La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.
Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze (ris. 8.2.1979, n. 9/199).
Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (circ. 10.6.1981, n. 9/806); - i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda) (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino (circ. 19.12.1997, n. 320/E).
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.